martedì 10 dicembre 2013

EMENDAMENTI A.C. 1865 LEGGE DI STABILITA' 2014


Ho ritenuto opportuno formalizzare 3 emendamenti all'A.C. 1865 - Legge di Stabilità 2014.

Tre proposte semplici, ma che spero possano essere utili a destinare maggiori risorse al Mezzogiorno, alle aree contaminate da bonificare nella Terra dei Fuochi, ai Comuni che abbiano subito interventi ex Legge 219/81 ed in favore delle famiglie che sapranno attrezzarsi con il compostaggio domestico per ottenere agevolazioni sulla TARI.

Di seguito il testo degli emendamenti.



PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ AC 1865
DISCIPLINA DELLA TARI

Testo emendamento

Al comma 460 dell’art. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f) seguita dalle seguenti parole:
abitazioni occupate da nuclei familiari che si dotino di attrezzature in grado di realizzare il compostaggio domestico della frazione umida”.


Art. 1 – comma 460 – versione attuale
Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 1 – comma 460 – modificato
Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) abitazioni occupate da nuclei familiari che si dotino di attrezzature in grado di realizzare il compostaggio domestico della frazione umida.

MOTIVAZIONI:

L’emendamento punta a garantire una più ampia possibilità per i Comuni di adottare, con propri regolamenti, misure contenenti riduzioni, esenzioni, e/o agevolazioni tariffarie della TARI, in favore dei nuclei familiari virtuosi che si rendano autonomi nel trattamento della frazione umida domestica, mediante l’utilizzo di attrezzature destinate al compostaggio.

Dall’emendamento proposto non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.


PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ AC 1865
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Testo emendamento

Al comma 5 dell’art. 1, le parole “80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord” sono sostituite dalle seguenti parole “85 per cento nelle aree del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle aree per le quali si rendono necessari interventi di bonifica ambientale e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord”.

Art. 1 – comma 5 – versione attuale
In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l’iscrizione in bilancio dell’80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l’anno 2014, 500 milioni per l’anno 2015, 1.000 milioni per l’anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 1 – comma 5 – modificato
In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto “85 per cento nelle aree del Mezzogiorno con particolare riferimento alle aree per le quali si rendono necessari interventi di bonifica ambientale e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l’iscrizione in bilancio dell’80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l’anno 2014, 500 milioni per l’anno 2015, 1.000 milioni per l’anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

MOTIVAZIONI:

L’emendamento punta ad ottenere che si tenga conto delle difficoltà delle aree del territorio meridionale contaminate dal punto di vista ambientale in sede di distribuzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Tanto, anche e soprattutto alla luce delle recenti e note difficoltà di molte aziende agroalimentari della Campania che stanno vivendo diverse criticità dovute ad un crollo delle vendite dei propri prodotti connesso al clamore mediatico suscitato dalla vicenda della “Terra dei Fuochi”.

Dall’emendamento proposto non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.


PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ AC 1865
FONDO PER AREE DISASTRATE

Testo emendamento

Al comma 220 dell’art. 1, dopo le parole risalente al periodo dell’evento. È inserito il seguente periodo “Parte del fondo, nella misura non superiore al 5% del totale, può essere destinata ai Comuni che abbiano subito, negli anni addietro, insediamenti edilizi ex Legge 219/81 e seguenti, ai fini della riqualificazione e dell’adeguamento delle infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse ai predetti insediamenti”.

Art. 1 – comma 220 – versione attuale
È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all’ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all’attività produttiva purché i danni siano in nesso di causalità con l’evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell’evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 1 – comma 220 – modificato
È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all’ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all’attività produttiva purché i danni siano in nesso di causalità con l’evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell’evento. Parte del fondo, nella misura non superiore al 5% del totale, può essere destinata ai Comuni che abbiano subito, negli anni addietro, insediamenti edilizi ex Legge 219/81 e seguenti, ai fini della riqualificazione e dell’adeguamento delle infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ai predetti insediamenti. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

MOTIVAZIONI:

L’emendamento punta ad ottenere la destinazione di una seppur limitata quantità di fondi a quei comuni della Provincia di Napoli che, successivamente al drammatico terremoto dell’Irpinia del 1980, furono scelti per essere destinatari di importanti insediamenti edilizi ex Legge 219/81 e seguenti.

Molti di questi comuni, a seguito di tali insediamenti, subirono un vero e proprio stravolgimento urbanistico, sociale ed economico, giustificato, però, dai fini di solidarietà riconnessi ai bisogni delle popolazioni terremotate.

Ad oggi, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni dalla realizzazione di tali insediamenti, si rende opportuno intervenire proprio presso questi comuni della Provincia di Napoli, al fine di dare agli stessi un sostegno economico, seppur contenuto, finalizzato al miglioramento ed all’adeguamento delle infrastrutture urbanistiche primarie e secondarie poste a servizio delle popolazioni residenti negli insediamenti edilizi realizzati ex Legge 219/81 e seguenti.

Dall’emendamento proposto non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il lancio ANSA:

 

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