Ho ritenuto opportuno formalizzare 3 emendamenti all'A.C. 1865 - Legge di Stabilità 2014.
Tre proposte semplici, ma che spero possano essere utili a destinare maggiori risorse al Mezzogiorno, alle aree contaminate da bonificare nella Terra dei Fuochi, ai Comuni che abbiano subito interventi ex Legge 219/81 ed in favore delle famiglie che sapranno attrezzarsi con il compostaggio domestico per ottenere agevolazioni sulla TARI.
Di seguito il testo degli emendamenti.
PROPOSTA
DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ AC 1865
DISCIPLINA
DELLA TARI
Testo
emendamento
Al
comma 460 dell’art. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f)
seguita dalle seguenti parole:
“abitazioni
occupate da nuclei familiari che si dotino di attrezzature in grado
di realizzare il compostaggio domestico della frazione umida”.
Art.
1 – comma 460 – versione attuale
Il
comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a)
abitazioni con unico
occupante;
b)
abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)
locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,
per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e)
fabbricati rurali ad uso
abitativo.
Art.
1 – comma 460 – modificato
Il
comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a)
abitazioni con unico
occupante;
b)
abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)
locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,
per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e)
fabbricati rurali ad uso
abitativo;
f)
abitazioni
occupate da nuclei familiari che si dotino di attrezzature in grado
di realizzare il compostaggio domestico della frazione umida.
MOTIVAZIONI:
L’emendamento
punta a garantire una più ampia possibilità per i Comuni di
adottare, con propri regolamenti, misure contenenti riduzioni,
esenzioni, e/o agevolazioni tariffarie della TARI, in favore dei
nuclei familiari virtuosi che si rendano autonomi nel trattamento
della frazione umida domestica, mediante l’utilizzo di attrezzature
destinate al compostaggio.
Dall’emendamento
proposto non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
PROPOSTA
DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ AC 1865
FONDO
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Testo
emendamento
Al
comma 5 dell’art. 1, le parole “80
per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord” sono
sostituite dalle seguenti parole “85
per cento nelle aree del Mezzogiorno, con particolare riferimento
alle aree per le quali si rendono necessari interventi di bonifica
ambientale e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord”.
Art.
1 – comma 5 – versione attuale
In
attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in
coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva
del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il
periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la
chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per
cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone
l’iscrizione in bilancio dell’80 per cento del predetto importo
secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l’anno
2014, 500 milioni per l’anno 2015, 1.000 milioni per l’anno 2016;
per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art.
1 – comma 5 – modificato
In
attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in
coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva
del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il
periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la
chiave di riparto “85
per cento nelle aree del Mezzogiorno con
particolare riferimento alle aree per le quali si rendono necessari
interventi di bonifica ambientale
e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord”.
Con la presente legge si dispone l’iscrizione in bilancio dell’80
per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione
annuale: 50 milioni per l’anno 2014, 500 milioni per l’anno 2015,
1.000 milioni per l’anno 2016; per gli anni successivi la quota
annuale è determinata ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
MOTIVAZIONI:
L’emendamento
punta ad ottenere che si tenga conto delle difficoltà delle aree del
territorio meridionale contaminate dal punto di vista ambientale in
sede di distribuzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e
la coesione.
Tanto,
anche e soprattutto alla luce delle recenti e note difficoltà di
molte aziende agroalimentari della Campania che stanno vivendo
diverse criticità dovute ad un crollo delle vendite dei propri
prodotti connesso al clamore mediatico suscitato dalla vicenda della
“Terra dei Fuochi”.
Dall’emendamento
proposto non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
PROPOSTA
DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ AC 1865
FONDO
PER AREE DISASTRATE
Testo
emendamento
Al
comma 220 dell’art. 1, dopo le parole “risalente
al periodo dell’evento.”
È inserito il seguente periodo “Parte
del fondo, nella misura non superiore al 5% del totale, può essere
destinata ai Comuni che abbiano subito, negli anni addietro,
insediamenti edilizi ex Legge 219/81 e seguenti, ai fini della
riqualificazione e dell’adeguamento delle infrastrutture di
urbanizzazione primaria e secondaria, connesse ai predetti
insediamenti”.
Art.
1 – comma 220 – versione attuale
È
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un
fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno
2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione
e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi
emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro
all’ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero
vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche
per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali
all’attività produttiva purché i danni siano in nesso di
causalità con l’evento e dimostrabili con perizia giurata,
risalente al periodo dell’evento. Gli interventi attuati con le
risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi
provvedimenti attuativi.
Art.
1 – comma 220 – modificato
È
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un
fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno
2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione
e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi
emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro
all’ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero
vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche
per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali
all’attività produttiva purché i danni siano in nesso di
causalità con l’evento e dimostrabili con perizia giurata,
risalente al periodo dell’evento. Parte
del fondo, nella misura non superiore al 5% del totale, può essere
destinata ai Comuni che abbiano subito, negli anni addietro,
insediamenti edilizi ex Legge 219/81 e seguenti, ai fini della
riqualificazione e dell’adeguamento delle infrastrutture di
urbanizzazione primaria e secondaria connesse ai predetti
insediamenti.
Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente
comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
MOTIVAZIONI:
L’emendamento
punta ad ottenere la destinazione di una seppur limitata quantità di
fondi a quei comuni della Provincia di Napoli che, successivamente al
drammatico terremoto dell’Irpinia del 1980, furono scelti per
essere destinatari di importanti insediamenti edilizi ex Legge 219/81
e seguenti.
Molti di questi comuni, a seguito di tali insediamenti, subirono un vero e proprio stravolgimento urbanistico, sociale ed economico, giustificato, però, dai fini di solidarietà riconnessi ai bisogni delle popolazioni terremotate.
Ad
oggi, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni dalla realizzazione di
tali insediamenti, si rende opportuno intervenire proprio presso
questi comuni della Provincia di Napoli, al fine di dare agli stessi
un sostegno economico, seppur contenuto, finalizzato al miglioramento
ed all’adeguamento delle infrastrutture urbanistiche primarie e
secondarie poste a servizio delle popolazioni residenti negli
insediamenti edilizi realizzati ex Legge 219/81 e seguenti.
Dall’emendamento
proposto non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il lancio ANSA:
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